Analisi degli elementi ricorrenti e paradigmatici, di cosa in campo fotografico, configuri un'offerta di natura professionale - e non già occasionale.
a) Ricerca attiva della clientela, in forma continuativa.
b) Invito alla proposizione di commissioni di lavoro.
a) Ricerca attiva della clientela, in forma continuativa.
Il fatto che la ricerca proattiva di clientela sia condizione antitetica all'occasionalità, nella reale accezione del termine, è cosa evidente.
Quando l'atto di compiere una “ricerca attiva” fosse a sua volta a sua volta un atto occasionale, potrebbe effettivamente venir meno l'intenzionalità professionale.
Quando invece, al contrario, la ricerca della clientela è posta in atto in modo continuativo, non ci si può appellare alla “sporadicità” del risultato, giacché il ridotto volume di affari è previsto ed espressamente ipotizzato dalla configurazione di contribuente minimo: un lavoratore autonomo che si è organizzato e si propone professionalmente e che, per la natura della sua attività, o per una condizione di attività secondaria, lavora su piccoli volumi.
Attenzione, però: mentre fino a qualche anno fa aveva un senso indagare sulla eventuale ripetitività dell'offerta (ad esempio, proporsi ora con dei volantini, ora con un'inserzione, ora con una piccola affissione, eccetera), allo stato attuale delle cose la proposta continuativa viene posta in atto - molto più semplicemente e tuttavia in maniera molto più efficace - con la semplice predisposizione di un sito internet, di un blog o di una pagina od account di social network, se concepiti e strutturati per offrire i propri servizi.
Un sito (od omologhi) è per natura sua un'offerta continuativa, diffusiva e rivolta senza limiti all'universo dei possibili acquirenti.
Un conto è utilizzare la Rete per mostrare le proprie opere.
Tutt'altro è utilizzare la rete per mostrare le proprie opere come esempio dei servizi che si è in grado di offrire su commissione.
La prima ipotesi è una giusta attività amatoriale, di esposizione al consenso e di partecipazione della propria arte fotografica.
La seconda ipotesi - e cioè l'utilizzare esempi del proprio operato per sollecitare delle commissioni di lavoro - NON è condivisione amatoriale, ma ricerca - attiva e continuativa - della clientela.
E' quindi fuorviante ipotizzare che - perché si possa parlare di forma continuativa della ricerca - debbano essere poste in atto una molteplicità di differenti azioni di ricerca di clientela, perché la ricerca di clientela per tramite di una propria presentazione in Rete finalizzata alla commissione di lavoro è, per sua stessa natura, continuativa, e universale.
b) Invito alla proposizione di commissioni di lavoro.
Tuttavia, l'elemento realmente “tranchant” sulla questione, e che dirime la contestazione sulla possibile ambiguità fra
*) attività amatoriale (che - ovviamente! - comprende anche la possibilità di mostrare pubblicamente i propri lavori, anche attraverso la Rete, siti personali e account di social network) ed
**) attività professionale, è questa:
Quando la presentazione dei propri lavori non mostra, semplicemente, le proprie abilità tecniche, creative ed espressive, ma promuove, caldeggia o suggerisce una commissione di lavoro, non c'è argomentazione che tenga: se esiste chi commissiona la realizzazione di servizio, il rapporto è di prestazione d'opera (o di prestazione d'opera intellettuale).
In questo senso, è illuminante lo stretto parallelo con un altro argomento con diverse similitudini: la possibilità - o meno - di descrivere la cessione del diritto di utilizzo delle immagini fotografiche come “Cessione di diritto d'autore” (con il regime fiscale particolare che ne consegue), piuttosto che come normale servizio IVA.
A questo proposito, la nostra Associazione aveva, diversi anni addietro, presentato un'istanza, in risposta alla quale l'allora Ministero delle Finanze aveva emesso la Risoluzione Ministeriale n. 94/E del 30 aprile 1997.
vedi: http://www.fotografi.org/risoluzione_94E.htm
Ebbene, in quella Risoluzione il Ministero chiariva e confermava che - affinché una cessione di fotografie potesse essere considerata non come una normale prestazione di servizi Iva, ma come una cessione di diritto d'autore - anche ai fini fiscali - uno degli elementi discriminanti era l'assenza di commissione da parte del cliente.
E, cioè, che si verificasse la proposta spontanea dell'opera da parte dell'autore e, a seguito della proposta di un'opera esistente, l'accettazione da parte del cliente dell'acquisizione del diritto d'uso, cioè del diritto d'autore.
In pratica:
1) opera realizzata spontaneamente dall'autore, proposta al cliente e da questo accettata = possibile cessione del diritto d'autore, anche fuori dalla sfera di impresa o professione;
oppure, antiteticamente:
2) opera commissionata dal cliente sulla base di sue esigenze, e realizzata dal fotografo a seguito della richiesta = commessa di lavoro e conseguente prestazione di servizi.
Torniamo a noi, ed alla sostanza di quello che stiamo valutando.
Un fotoamatore che ha piacere di proporre al pubblico la sua capacità, arte e bravura, lo fa per ottenere pareri, giudizi, consensi, interazione e considerazione delle sue opere prodotte, giustappunto, come autore.
Come un pittore che crea quadri e li mostra, un musicista che compone musica, ed ha piacere che questa venga ascoltata ed apprezzata.
Ma quando il sedicente fotoamatore mostra la sua abilità nel realizzare servizi di book alle modelle, servizi di fotografie di matrimonio, riprese e documentazione di eventi, ritratti a bambini e famiglie, e cosi' via, non tanto ricercando l'approvazione o il giudizio di quanto ha realizzato ma proponendo e di fatto sollecitando la commissione di un servizio da parte di terzi, è assolutamente evidente che la natura dell'offerta ha i connotati per essere considerata un'offerta professionale.
Ovviamente, occorre che esista anche una natura economica, dello scambio sinallagmatico.
Ma ci preme far osservare che tale linea di condotta in sé è strettamente sintomatica non di un'attività amatoriale, ma di una reale incursione in ambito di lavoro autonomo: raccolgo competenze, organizzo le risorse, rendo pubblica la mia offerta come prestatore di servizi, suggerisco e sollecito la commissione di lavori.
E' vero che in assenza di attività economica non esiste rilievo fiscale.
Ma - specie nei rapporti fra privati - sappiamo tutti perfettamente quanto sia facile ed anche consueto che il rapporto economico semplicemente non sia tracciato.
E, mentre in un'attività professionale - posta in atto da un operatore che quindi ha accettato di essere controllato - l'assenza di questo rapporto ecomomico viene considerata non credibile e sintomatica di frode, al contrario in presenza di una condotta che ha tutte le caratteristiche sostanziali di una professione, ma non viene formalmente dichiarata come tale, allora l'assenza di traccia di queste transazioni economiche diventa paradossalmente una scusante ed una giustificazione alla non dichiarazione dell'attività!
A nostro avviso, ha quindi decisamente un senso che venga rilevato come la ricerca di clientela e la presenza di commissioni di lavoro siano indicatori molto verosimili e circostanziati di una presumibile attività di lavoro autonomo.
Cosa chiediamo
Semplicemente, abbiamo chiesto che l'Amministrazione Finanziaria prenda atto delle dimensioni del fenomeno, sempre crescente e causa di perdita di gettito (da una lato) e di scoraggiamento e sfiducia (dall'altro), e lo faccia con una nota o risposta ufficiale, che possa essere utilizzata come mezzo interpretativo e guida.
Dopo il costruttivo incontro avvenuto il 21 gennaio presso l'Agenzia, siamo ora in attesa della preannunciata risposta all'Istanza di consulenza giuridica.
Cosa puoi fare, se sei fotografo professionista
Due cose molto semplici, ma efficaci:
1) Fa conoscere questa documentazione (anche semplicemente tramite il link a questo mini-sito: www.sullafiducia.com) a tutti i colleghi fotografi professionisti con i quali sei in contatto, e che ritieni abbiano interesse alla materia. E' di importanza determinate che fra Colleghi si abbia le idee chiare su questo tema.
Va benone la condivisione tramite Facebook e Twitter, ma ancora meglio il contatto diretto con un'email ai colleghi a cui sei piu' vicino.
2) Sottoscrivi la petizione che ha accompagnato la ripresentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate.
Per farlo, bastano quaranta secondi (se digiti da una tastiera, anziche' da uno smartphone, ne bastano 30).
Cosa puoi fare, se non sei (ancora) fotografo professionista
Puoi documentarti più nel dettaglio dapprima alla pagina di approfondimento su questo tema, e poi all'apposito mini-sito www.iniziare.org
Petizione alla Direzione Generale dell'Agenzia delle Entrate
La domanda di richiesta di una nota esplicativa (consulenza giuridica) è già stata posta e - a seguito dell'incontro tenutosi il 21 gennaio 2016 presso l'Agenzia, siamo ora in attesa della preannunciata risposta.
Sostieni con noi la petizione che accompagnerà la ripresentazione dell'istanza all'Agenzia delle Entrate!